Statuto del Centro Interdipartimentale di Ricerca
“Centro Studi di Economica e Tecnica dell’Energia Giorgio Levi Cases”
D.P.R. n. 1125, 19 aprile 2013
Art. 1 Costituzione del Centro
- A seguito di specifico lascito, ai sensi ed ai fini previsti dall’art. 89 del D.P.R. 382/1980, in conformità all’art. 55 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova e all’articolo 119 del Regolamento Generale di Ateneo, viene istituito presso l’Università di Padova il Centro Interdipartimentale di ricerca denominato “Centro Studi di Economia e Tecnica dell’Energia – Giorgio Levi Cases”, promosso dai seguenti Dipartimenti (Dipartimenti promotori): Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”, Dipartimento di Scienze Statistiche, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Dipartimento di Biologia, Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali – TESAF.
- Al Centro possono aderire successivamente anche altri Dipartimenti (Dipartimenti annessi) come stabilito dal successivo art. 7.
Art. 2 Obiettivi e attività del Centro
- Il Centro ha come obiettivo generale e primario l’approfondimento e la diffusione delle conoscenze nel campo della tecnica e dell’economia delle fonti di energia, rinnovabili e non rinnovabili, e della loro trasformazione, utilizzazione e consumo, nonché dell’impatto sullo sviluppo economico e sull’ambiente.
- Il Centro si prefigge di svolgere attività di ricerca, attraverso:
- lo svolgimento di studi e ricerche, sia autonome sia su incarico della pubblica amministrazione, di imprese o gruppi di imprese, di istituti scientifici e di altre istituzioni pubbliche o private;
- lo svolgimento di attività di documentazione e di pubblicazione di studi nel campo di propria competenza, cioè dell’economia energetica e ambientale, nonché delle tecnologie che caratterizzano lo sfruttamento delle fonti energetiche, la trasformazione, l’utilizzazione e il consumo sostenibile;
- la prestazione di consulenze da parte del Centro stesso a pubbliche amministrazioni e ad imprese pubbliche e private;
- supporto all’organizzazione di scuole specialistiche, “masters”, di altri corsi, di seminari e di iniziative per il perfezionamento, l’aggiornamento e l’informazione degli operatori pubblici e privati.
Per il raggiungimento dei propri fini il Centro instaura rapporti con istituti italiani e stranieri aventi analoghe finalità, con le pubbliche amministrazioni, con gli organismi internazionali e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale secondo le Linee di Ricerca in Allegato che devono trovare riscontro nelle competenze e negli interessi di ricerca dei proponenti (che devono essere almeno dieci).
- Il Centro si pone, in stretto coordinamento con i Dipartimenti promotori e annessi (nel complesso Dipartimenti aderenti), le seguenti finalità:
- promuovere, sostenere e coordinare l’attività di ricerca finalizzata allo studio degli aspetti tecnici ed economici della produzione, trasformazione e utilizzazione delle varie forme di energia;
- provvedere alla comunicazione, integrazione e sviluppo delle conoscenze fra studiosi di diversa estrazione scientifica;
- acquisire e gestire risorse da impiegare ai fini dell’attività di ricerca di specifico interesse per il Centro.
- Le finalità indicate verranno perseguite, in accordo con i Dipartimenti aderenti, mediante:
- la promozione, il coordinamento e lo svolgimento della ricerca in campo energetico;
- l’organizzazione di incontri, seminari, conferenze sui temi propri della ricerca e la divulgazione, in accordo con l’Ateneo dei risultati della medesima;
- lo sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali con Centri di Ricerca, Atenei, e altri operatori del settore pubblico e privato interessati alle tematiche oggetto del Centro;
- la realizzazione di progetti intesi all’acquisizione dall’esterno di risorse finanziarie per la ricerca nell’ambito di ricerca del Centro;
- il supporto alla progettazione di corsi di perfezionamento e di formazione post lauream dell’Ateneo e di soggetti esterni, nel settore energetico fatte salve le norme per la partecipazione dei docenti;
- l’organizzazione e la realizzazione di attività formative professionali non curriculari.
Art. 3 Sede e gestione del Centro
- Il Centro interdipartimentale di Ricerca “Centro Studi di Economia e Tecnica dell’Energia – Giorgio Levi Cases” è un centro di spesa con autonomia gestionale ed è soggetto alle disposizioni previste dal Regolamento amministrativo contabile. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento di Ingegneria Industriale che è anche sede del Centro stesso.
Art. 4 Organi del Centro
- Gli Organi del Centro sono:
il Consiglio Direttivo, il Direttore.
Art. 5 Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti o loro delegati, da un docente esperto di ingegneria dell’energia elettrica indicato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (per rispetto alle volontà del lascito), dal Responsabile amministrativo del Dipartimento presso il quale ha sede il Centro, e da una rappresentanza dei docenti sottoscrittori, in numero pari alla metà dei Direttori dei Dipartimenti promotori con arrotondamento per eccesso, eletta dai sottoscrittori stessi al loro interno.
- Il decano dei docenti sottoscrittori, entro 30 giorni dalla costituzione del Centro, indice le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 1 e da comunicazione dei risultati al servizio Statuto e regolamenti.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque decade al rinnovo del Centro stesso.
- Il Consiglio Direttivo elegge il Direttore tra i docenti sottoscrittori al Centro a maggioranza degli aventi diritto. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Il mandato del Direttore coincide con quello del Consiglio Direttivo. Il Direttore può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Successivamente, può essere rieletto solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
- Il Consiglio Direttivo:
fissa gli indirizzi generali relativi all’attività del Centro, approva il programma quadriennale, il piano annuale di attività e la relazione annuale a fine esercizio solare predisposti dal Direttore, approva contratti e convenzioni, approva le nuove adesioni di singoli docenti e le nuove adesioni di Dipartimenti (con la maggioranza assoluta degli aventi diritto).
Art. 6 Direttore
- Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti del Centro stesso.
- Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l’esecuzione dei deliberati; predispone i programmi scientifici e ne coordina l’attività scientifica; sottopone inoltre al Consiglio Direttivo proposte in merito ad accordi di collaborazione e ad altre iniziative da espletare.
- Il Direttore, in collaborazione con il Responsabile amministrativo, predispone, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, il programma quadriennale, il piano annuale delle attività, nonché la relazione annuale di fine esercizio solare, che sottopone al Consiglio Direttivo.
- Il Direttore nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo il Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore e il Vicedirettore in ogni caso devono appartenere al personale docente di ruolo.
Art. 7 Nuove adesioni al Centro
- L’adesione di nuovi Dipartimenti deve essere proposta dai rispettivi Consigli di Dipartimento, comunicata al Servizio Statuto e Regolamenti, e approvata dagli Organi di governo dell’Ateneo, vista la preliminare approvazione del Consiglio Direttivo.
- L’adesione di nuovi docenti è approvata dal Consiglio Direttivo visto il nullaosta del Direttore del Dipartimento del richiedente, e comunicata al Direttore di Dipartimento di afferenza.
- L’adesione di nuovi Dipartimenti o docenti non modifica la composizione del Consiglio Direttivo per la componente di rappresentanza dei docenti che potrà essere adeguata al nuovo assetto in fase di eventuale rinnovo del Centro.
Art. 8 Attività del Centro
- Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si avvale del supporto dei Dipartimenti aderenti e dell’opera del personale aderente, nonché delle ulteriori risorse umane e strumentali messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti, nei limiti stabiliti dai Dipartimenti stessi. Risorse umane e finanziarie non potranno gravare sul Bilancio Universitario. Inoltre il Centro può avvalersi della collaborazione di personale non strutturato da esso stesso reclutato.
- Il Centro può avvalersi anche di eventuali collaborazioni con personale non strutturato (dottorandi, assegnisti, borsisti) operante presso i Dipartimenti aderenti nonché con studiosi italiani e stranieri e della collaborazione con centri di ricerca e personale specializzato esterno.
- Tali collaborazioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Qualora si tratti di personale non strutturato appartenente ad uno dei Dipartimenti aderenti, tale deliberazione dovrà avvenire previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento stesso.
Art. 9 Finanziamenti
- Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale di finanziamenti acquisiti su specifici progetti di ricerca da istituzioni o enti pubblici e privati nonché erogazioni liberali o altre forme di finanziamento di istituzioni o enti pubblici e privati a sostegno dell’attività del Centro.
- Il Centro, in conformità agli scopi istituzionali è orientato all’acquisizione di risorse finanziarie esterne al sistema universitario e, pertanto, non partecipa a iniziative di finanziamento della ricerca o di attrezzature promosse dall’Ateneo.
Art. 10 Rapporti tra Centro e Dipartimenti afferenti
- Nella proposta di istituzione del Centro, oltre a quanto previsto all’art. 119 commi 1 e 2 del Regolamento Generale di Ateneo, sono definite esplicitamente l’entità e la modalità di contribuzione del Centro agli oneri che derivano al Dipartimento sede amministrativa per la gestione del Centro stesso; esse vengono annualmente ridefinite in accordo tra il Consiglio Direttivo del Centro e il Dipartimento sede amministrativa.
- In fase di chiusura dei progetti, eventuali utili di gestione sono ripartiti dal Consiglio Direttivo del Centro su proposta del responsabile scientifico del progetto.
- Ai fini delle procedure di valutazione interne ed esterne all’Ateneo le attività e le risorse del Centro sono riferite in modo inequivoco, con modalità deliberate dal Consiglio Direttivo, ai Dipartimenti aderenti.
Art. 11 Durata, rinnovo o scioglimento del Centro
- La durata del Centro è di quattro anni. Dopo due anni i Dipartimenti sono tenuti ad effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio che sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo: tale valutazione intermedia verrà documentata agli organi competenti in sede di richiesta di rinnovo.
- Il rinnovo del Centro potrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Consiglio Direttivo agli organi competenti almeno sei mesi prima della scadenza, previa presentazione di una dettagliata relazione sull’attività svolta e di un programma di attività per il quadriennio successivo. La richiesta di rinnovo, la relazione e il programma devono essere valutati ed approvati dai Dipartimenti aderenti, ai sensi dell’art. 119 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo.
- In assenza di richiesta di rinnovo o in caso di scioglimento, il Centro verrà chiuso con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo. Con tale delibera verranno anche attribuiti i beni e le risorse in capo al Centro stesso. Le attività degli eventuali contratti non ancora scaduti saranno completate a cura del Dipartimento a cui afferisce il responsabile del progetto e al quale verranno trasferiti gli eventuali debiti, crediti e disponibilità del progetto.
- Su delibera del Consiglio Direttivo, e con le modalità richieste per le modifiche del presente Statuto, il Centro può essere sciolto anticipatamente.
- I Dipartimenti aderenti potranno recedere dal Centro con preavviso di almeno sei mesi da inviare al Direttore del Centro e al Rettore, onorando gli impegni assunti.
- I docenti aderenti al Centro potranno revocare la propria adesione con comunicazione al Direttore del Centro, al Direttore del proprio Dipartimento e al Rettore. Nel caso si tratti di responsabili scientifici potranno recedere solo dopo aver ultimato il progetto di ricerca di cui sono responsabili.
- Qualora la revoca da parte di Dipartimenti o docenti aderenti al Centro causi effetti rilevanti sugli obiettivi ed sulle attività del Centro, il proseguimento delle attività del Centro medesimo dovrà essere posto ai Direttori dei Dipartimenti aderenti all’attenzione degli Organi di Governo dell’Ateneo.
Al Centro possono richiedere di aderire altri Dipartimenti e altri docenti dell’Università. La richiesta di adesione deve essere motivata e documentata da opportuni riferimenti relativi l’attività di ricerca in corso presso il Dipartimento richiedente. L’attività di ricerca deve rientrare nel campo degli interessi scientifici del Centro e deve essere coerente con le finalità perseguite dallo stesso.
Le richieste di adesione al Centro sono approvate dal Consiglio Direttivo.I nuovi Dipartimenti che aderiscono al Centro, dopo approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università, assumono il ruolo di Dipartimenti aderenti al Centro.
Art. 2 – Sede e gestione del CentroIl Centro ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del Centro stesso. Al coordinamento delle attività amministrative e contabili del Centro è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Industriale.
In accordo tra il Consiglio Direttivo del Centro e il Dipartimento di Ingegneria Industriale si definiscono annualmente l’entità e le modalità con cui il Centro contribuisce agli oneri che derivano al Dipartimento di Ingegneria Industriale per la gestione amministrativo-contabile del Centro stesso.Art. 3 – Organi del Centro
Sono organi del Centro:
- il Consiglio Direttivo
- il Direttore.
Art. 4 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, costituito ai sensi dell’Art. 5 dello Statuto del Centro, esercita le seguenti attribuzioni:
- propone le linee strategiche di sviluppo delle attività di ricerca del Centro;
- coadiuva il Direttore nella gestione del Centro;
- delibera le spese del Centro, su proposta del Direttore;
- delibera in merito alla stipula con Enti pubblici e privati di convenzioni, accordi di collaborazione e protocolli di intesa, per l’attuazione delle attività di cui all’Art. 2 dello Statuto del Centro;
- delibera in merito a eventuali collaborazioni con personale non strutturato operante presso i Dipartimenti (promotori e aderenti) nonché con studiosi italiani e stranieri e a collaborazioni con centri di ricerca e con personale specializzato esterno;
- detta criteri per l'utilizzo coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti a disposizione del Centro;
- approva, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- approva il programma quadriennale, il piano annuale di attività, la relazione annuale di lavoro, da trasmettere ai Dipartimenti che aderiscono al Centro, per opportuna conoscenza
- approva le richieste di adesione da parte di Dipartimenti e di singoli docenti dell’Università;
- approva ogni altra decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore di norma ogni due mesi, e, comunque, ogni volta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. In quest’ultimo caso la convocazione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta. La convocazione del Consiglio da parte del Direttore deve essere fatta per iscritto, anche via e-mail, con l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza. Le riunioni sono valide quando risulta presente la maggioranza assoluta dei componenti, tenendo conto degli assenti giustificati ai fini della determinazione del quorum.
Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.
Partecipa al Consiglio, anche con funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Industriale, coadiuvato dal Responsabile della Segreteria del Centro.
Art. 5 – Il Direttore Il Direttore, eletto ai sensi dell’Art. 5 comma 4 dello Statuto del Centro svolge i seguenti compiti:- rappresenta il Centro;
- presiede e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- formula proposte da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo;
- promuove le attività del Centro;
- vigila sull’osservanza, nell’ambito delle attività del Centro, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
- predispone il programma quadriennale, il piano annuale di attività, la relazione annuale di lavoro di cui all’Art. 4, comma 1, lettera h) del presente Regolamento;
- provvede alla gestione amministrativa e contabile del Centro in collaborazione con il Segretario amministrativo del Dipartimento di Ingegneria industriale;
- predispone, coadiuvato dal Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Industriale, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione
- nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore e il Vicedirettore devono in ogni caso appartenere al personale docente di ruolo.
Art. 6 – Risorse
Il Centro può disporre, oltre a quanto già previsto dall’art. 9 dello Statuto del Centro, delle rendite generate dal lascito “Giorgio Levi Cases”.Art. 7 – Utilizzo della denominazione e del logo del Centro
I docenti dei Dipartimenti promotori e dei Dipartimenti aderenti, nonché i docenti che hanno aderito singolarmente al Centro che intendono utilizzare la denominazione e/o il logo del Centro per iniziative non programmate e approvate dal Consiglio Direttivo devono ottenere l’autorizzazione dal parte del Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.